Azione e ricorsi

La ComFerr respinge il ricorso contro una decisione del SAT

Nel 2024 un’impresa di trasporto ferroviario attiva nel traffico viaggiatori ha presentato alla ComFerr un ricorso contro una decisione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT) relativa all’assegnazione delle tracce per il 2025. L’ITF in questione (di seguito denominata «la ricorrente») contestatava il fatto che il SAT avesse in parte respinto la sua richiesta di alcune tracce. Il SAT, infatti, aveva assegnato le tracce in questione a un’altra ITF (qui di seguito denominata «la controparte»), che voleva utilizzarle per il trasporto merci. La ComFerr ha analizzato in modo approfondito la questione e ha respinto il ricorso nella sua decisione del 24 ottobre 2025, argomentando, in breve, come segue: per l’assegnazione delle tracce sul tratto di linea in questione il SAT ha condotto una procedura di risoluzione dei conflitti corretta. Le tracce ordinate dalla ricorrente per il proprio traffico viaggiatori non figurano nel piano di utilizzazione della rete 2025 come garantite bensì solo come indicative. Per l’assegnazione delle tracce è determinante la distinzione tra traffico viaggiatori e merci. Non è invece rilevante il fatto che la controparte voglia destinare le tracce in questione al trasporto merci per il «movimento di manovra sulla tratta». Per l’assegnazione delle capacità residue disponibili il piano di utilizzazione della rete 2025 deve essere letto alla luce delle indicazioni contenute nel programma di utilizzazione della rete 2035. Eventuali capacità residue devono essere assegnate tenendo conto di quest’ultimo, che ha una natura vincolante. Se il volume minimo garantito nel programma di utilizzazione della rete 2035 per il traffico merci non può essere implementato nel piano di utilizzazione della rete 2025, in particolare a causa del mancato ampliamento dell’infrastruttura, le eventuali capacità residue devono essere assegnate prioritariamente al traffico merci. In caso di ulteriori capacità residue la legge federale sulle ferrovie prevede che esse vengano assegnate al traffico viaggiatori. Sulla tratta controversa le capacità residue ancora disponibili per le ore di punta del mattino non erano sufficienti sia per il traffico merci che per quello viaggiatori. Le tracce in questione sono state assegnate anche in considerazione dell’utilizzo pianificato dalla controparte, come previsto dalla legge. Negli strumenti di pianificazione a lungo termine le tracce in questione assegnate al traffico merci godono della flessibilità necessaria in termini di capacità operativa (ad es. velocità e finestre temporali). La ComFerr è quindi giunta alla conclusione che l’assegnazione di alcune tracce alla controparte nei giorni feriali è legittima. La decisione è passata in giudicato.

Decisione del 24 ottobre 2025 (in francese)

Impresa di trasporto ferroviario charter deve assumersi i costi derivanti da perturbazioni tecniche dell'infrastruttura ferroviaria

Il 6 dicembre 2019, la CAF ha concluso che la disciplina dell’assunzione dei costi stabilita nella convenzione sull’accesso alla rete fra imprese di trasporto ferroviario e gestore dell'infrastruttura è compatibile con il principio di non discriminazione. Essa ha respinto l’azione intentata da un'impresa che gestisce corse charter, la quale sosteneva che i costi derivanti da una perturbazione dell'infrastruttura ferroviaria dovessero essere a carico dal gestore dell'infrastruttura. La decisione è passata in giudicato.

Decisione del 6 dicembre 2019 (in tedesco)

Manovre speciali

L'11 dicembre 2017, la CAF ha respinto un'azione di un'impresa di trasporto merci (IFT) mossa contro il gestore d'infrastruttura (GI), giudicando non discriminatoria la tariffa applicata per il cambio di locomotive nella stazione di Chiasso Smistamento. Questo giudizio e valido.

Il 27 febbraio 2017, una IFT ha intentato un'azione presso la CAF, chiedendo la soppressione della nuova tariffa applicata dal 2017 per il cambio di locomotive nella stazione di smistamento. Nel caso in questione, l'impianto interessato presentava zone dei binari con due sistemi di corrente (sistema a corrente continua e sistema a corrente alternata). Le IFT in transito tra nord e sud possono attraversare autonomamente la stazione di smistamento se dispongono di una locomotiva policorrente. Per le altre locomotive, come quella usata nella fattispecie dall'impresa querelante, bisogna effettuare il cambio della locomotiva, che rende necessaria la manovra speciale.

La CAF considera che la nuova tariffa applicata dal GI all'IFT non sia discriminatoria e che sia conforme alle disposizioni giuridiche dell'OARF.

Decisione del 11 dicembre 2017 - manovre speciali (in tedesco)

Inizio della pagina

Ultima modifica: 08.12.2025